1. L' ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della giustizia:
a) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;
b) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
c) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
d) registro cronologico per i protesti cambiari;
e) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
f) registro per i depositi di somme.
2. L'ufficiale giudiziario deve inoltre tenere:
a) un bollettario, conforme al modello stabilito con apposito decreto del Ministro della giustizia, per la ricevuta:
1) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;
2) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
3) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;
b) un repertorio degli atti soggetti a registrazione.
3. Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, i registri, il bollettario e il repertorio indicati ai commi 1 e 2 sono tenuti in un unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.